di Giuseppe Aquaro
Ho scelto solo alcuni articoli della nostra Costituzione inserendovi alcune brevi note di commento. Li ho scelti inseguendo i temi che più di altri hanno toccato la nostra coscienza in quest’ultimo periodo. Non ho messo link specifici ai singoli articoli, preferendo inserire un link all’intera Carta costituzionale (clicca qui) che va fatta conoscere, specie nella sua prima parte, anche ai giovani d’oggi.
Sono partito proprio dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, in cui si evidenzia che in Italia non c’è più posto per il partito fascista sotto qualsiasi forma.
Recita, infatti: E` vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
Questa disposizione, anche se inserita tra quelle finali, è permanente e ha valore giuridico eguale alle altre norme. Da essa sono nate poi la Legge Scelba, in materia di apolgia al Fascismo, e la Legge Mancino. L’importanza di tale disposizione sta nel fatto che i Padri e le Madri costituenti, che avevano vissuto gli orrori della guerra e della dittatura, tentarono di evitare il ricorso di una politica violenta, nefasta e incurante dei diritti umani, priva di ideali di uguaglianza e libertà tra popoli, religioni e culture diverse.
Potrei azzardare a scrivere che, a differenza di quanto si dica in giro, l’antifascismo è parte della nostra Costutuzione, ne è principio promotore.
Articolo 11: L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali […]
Ora più che mai c’è bisogno di un impegno nella risoluzione dei conflitti di ogni genere, partendo dalla guerra in Ucraina. Questo va a dimostrazione del fatto che il periodo buio dell’Italia fascista è stato solo un passaggio di consapevolezza che ha posto il ripudio alla guerra come uno dei caratteri fondamentali del nostro ordinamento.
Articolo 18: I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale […]
Questo articolo è il più caratteristico per definire quelle che sono le libertà che, purtroppo, sono state negate. È da rapportare a quelle che sono le prerogative di uno Stato civile ed è essenzialmente volto alla tutela di uno degli aspetti fondamentali della dignità umana.
Articolo 21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. […]
il primo comma di questo articolo è sempre stato oggetto di polemica all’interno delle dinamiche sociali (che sia bullismo, messaggi d’odio o razzismo”. Una manifestazione libera di pensiero è conseguenza anche di una capacità di ponderazione del proprio pensiero. Non è una limitazione che annulla il dire ciò che si vuole, ma un modo di rispetto che preserva la convivenza tra le persone e danno un senso al perché si è proprio voluto definire questo in un articolo che ingloba in sé i caratteri di unione, ma anche di esaltazione della diversità come punto di forza.
Articoli dal 29 al 34
Questi sei articoli definiscono proprio un netto taglio con il passato. La tutela di ogni persona e dei caratteri della società in senso ampio è importante. Le donne, in particolare, hanno avuto sempre da lottare e lottano tutt’ora per affermare quanto sia giusto un’uguaglianza tra i sessi partendo dal presupposto di famiglia, con la riforma della famiglia del 1975, fino ad arrivare alla parità nelle scuole, in ambito sanitario e nel lavoro.
Articolo 48: Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Nel primo comma si evince l’evoluzione che ha portato anche le donne ad affermarsi come parte fondamentale del nostro Paese. Il secondo comma, invece, definisce un carattere di estrema libertà nel voto, ma anche di senso civico, essendo uno dei punti fondamenti della democrazia